Il testamento in generale.

Il “Testamento” è l’atto unilaterale, sempre revocabile e modificabile, con cui taluno (“il Testatore“) dispone dei propri beni per il tempo successivo alla sua morte; è perciò un atto circondato da particolari cautele e formalismi. Infatti la legge vuole che la volontà testamentaria sia il più possibile effettivamente e con certezza riferibile a chi appare come il testatore che, d’altra parte, in considerazione della solennità e del rigore formale del testamento stesso, dovrebbe essere indotto ad una maggiore meditazione e ponderatezza in ordine alla sorte post mortem del suo patrimonio. Questa essendo la ratio a fondamento del formalismo del negozio testamentario, la legge non si limita a prescrivere per esso la forma scritta a pena di invalidità, ma pretende anche determinati ulteriori requisiti di forma che variano a seconda del tipo di testamento utilizzato in concreto. In tal senso, e massimamente semplificando, il “Testamento Olografo” richiede che il documento sia scritto, datato e sottoscritto per intero dal testatore di suo proprio pugno; il “Testamento Pubblico” deve essere redatto da un Notaio in presenza dei testimoni e osservando quanto prescritto dall’art. 603 c.c. circa le dichiarazioni e le menzioni da inserire in atto; il “Testamento Segreto” deve essere redatto con l’intervento di un Notaio e secondo le formalità stabilite dagli artt. 604 e 605 c.c.; i “Testamenti Speciali” vanno formati nei modi prescritti dagli artt. 609 ss; infine per il cd. “Testamento Internazionale” si osservano le norme di cui alla Convenzione di Washington del 26 ottobre 1973, ratificata dall’Italia con la Legge 29 novembre 1990, n. 387.

Il testamento olografo.

Il “Testamento Olografo” deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di propria mano dal testatore: è dunque opera esclusiva del testatore, non essendo infatti assolutamente ammesso l’intervento materiale di terzi in questo tipo di testamento. Si tratta della forma testamentaria più semplice, che può essere utilizzata in qualunque momento da chiunque sia in grado concretamente di scrivere: in tal senso non potrebbe farlo chi è analfabeta, oppure chi non può materialmente scrivere (pur sapendo in teoria farlo)  perchè allettato o perchè gli è comunque inibito l’uso delle mani a causa di malattia o altro, ed in tutti questi casi è necessario testamento pubblico per atto di Notaio. Il testamento olografo presenta vantaggi in termini di segretezza in quanto, in teoria, nessuno al di fuori del testatore potrebbe essere a conoscenza della sua esistenza; allo stesso tempo, tuttavia, questo tipo di testamento presenta lo svantaggio di poter non venire mai alla luce a seguito della morte del testatore, o perché non rinvenuto o perché soppresso da terzi interessati; inoltre potrebbero verificarsi casi di manomissione se non addirittura di completa contraffazione, in assenza di intervento notarile a garanzia della genuinità del contenuto e della relativa paternità; infine, e ciò non è affatto da sottovalutare, il testamento olografo potrebbe contenere disposizioni e clausole invalide o inefficaci oppure oscure sotto il profilo interpretativo, come pure non contemplare casi e situazioni rilevanti, con conseguente svilimento della effettiva volontà del testatore.

Il testamento pubblico (o per atto di Notaio).

Il “Testamento Pubblico” è il principale testamento,in cui massimo è il grado di intervento del pubblico ufficiale rogante, in quanto la documentazione della volontà testamentaria è qui integralmente rimessa all’opera del Notaio che, secondo la efficace formula legislativa, alla presenza dei testimoni riduce in iscritto le ultime volontà del testatore. In altri termini, il Notaio compie quella delicatissima operazione consistente nell’attività cd. di “adeguamento della volontà negoziale”, garantendo la precisa trasfusione della stessa in corretti termini e formule giuridiche. In tal senso il testamento pubblico si presta – proprio per l’alto livello della prestazione professionale notarile – a rappresentare la forma più sicura di testamento sotto il profilo della liceità ed efficacia delle disposizioni testamentarie e dunque della loro idoneità a tramutarsi, dopo la morte del testatorein efficaci lasciti, comandi e vincoli giuridici, nel pieno rispetto dei reali desideri del testatore. Sotto questo profilo, basti pensare alla necessità di coniugare attentamente ed efficacemente la volontà del testatore con le rigide norme che regolamentano i diritti dei cd. “Legittimari“, la cui violazione può comportare il rischio di invalidità delle disposizioni testamentarie o comunque di impugnazioni da parte di costoro; ma tanti altri possono essere i casi di svilimento e frustrazione delle intenzioni del testatore, se non reso debitamente edotto e coadiuvato in questa complessa materia dal Professionista-Notaio. A ciò si aggiunga che di tale forma testamentaria è garantita altresì la conservazione, trattandosi di atto custodito dal Notaio che lo ha ricevuto secondo i rigidi dettami della legge professionale notarile, e destinato a restare segreto fino alla morte del testatore stesso. Inoltre, a differenza del testamento olografo – che potrebbe essere stato redatto da persona che si trova in uno stato (anche non accertato, ed eventualmente anche solo transitorio) di incapacità di intendere e di volere, e che dunque sarebbe “viziato” con conseguente possibilità di impugnazione e di invalidazione – in caso di testamento pubblico il Notaio che lo ha redatto avrà ovviamente proceduto ad accertarsi della capacità di intendere e della lucidità del testatore, se del caso anche avvalendosi di apposita certificazione medica. Infine, sempre a differenza del testamento olografo, il testamento pubblico può essere utilizzato anche da chi non è in grado di scrivere, essendo sufficiente che sia in grado di esprimere e di manifestare al Notaio la propria volontà.

Costi.

Il costo del testamento pubblico non è fisso (fatta eccezion per la parte relativa alle spese vive), ma varia in base alla complessità del suo contenuto.

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Documenti e Info per Testamento Pubblico.

Occorrono essenzialmente il documento di identità e codice fiscale del testatore, che manifesterà le proprie volontà ed intenzioni direttamente al cospetto del Notaio ed in presenza dei testimoni, normalmente ed in quanto possibile in base alle circostanza all’esito di uno o più incontri preliminari con il Notaio stesso.