L’articolo 230-bis del Codice Civile disciplina l’istituto della “Impresa Familiare“, che tutela il lavoro di determinati familiari più stretti dell’imprenditore all’interno della sua impresa. Sebbene l’impresa familiare non dia luogo ad una società tra l’imprenditore (che infatti rimane l’unico titolare dell’impresa stessa) ed i suoi familiari (detti anche “partecipi”), la legge tuttavia prevede a favore di questi ultimi una serie di diritti, tra cui la partecipazione alla decisioni gestionali ed agli utili prodotti ed il diritto di prelazione in caso di trasferimento dell’azienda.

L’impresa familiare nasce per il sol fatto della prestazione lavorativa dei familiari dell’imprenditore, che la legge individua nel coniuge (o nel partner nell’ambito di una cd. “Unione civile” ai sensi della Legge 20 maggio 2016 n. 76), nei parenti entro il terzo grado e negli affini entro il secondo grado. Tuttavia, per finalità essenzialmente fiscali si procede nella pratica a formalizzare il fatto della sussistenza dell’impresa familiare, attraverso un atto notarile a carattere ricognitivo, richiesto per “alleggerire” la posizione fiscale dell’imprenditore, tramite la ripartizione (entro certi limiti) del reddito d’impresa tra l’imprenditore ed i familiari partecipi.

Costi.

I costi sono sostanzialmente fissi.

In ogni caso si suggerisce sempre come fortemente opportuno un confronto preliminare (anche in modalità telematiche ed a distanza) con il Notaio e con i suoi collaboratori per  valutare la documentazione occorrente di volta in volta nonchè aspetti ed implicazioni civilistici e fiscali dell’operazione.

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Documenti e Info per atto di enunciazione di impresa familiare.

  • Documenti di identità e codici fiscali degli interessati;
  • visura camerale dell’impresa;
  • sono fatti salvi ulteriori documenti e/o informazioni da richiedere in corso di istruttoria, caso per caso.
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