La pubblicazione di testamenti.

Allo scopo di dare “legale esecuzione” al testamento, la legge ne prevede la “Pubblicazione” dopo la morte del testatore. Ciò in quanto prima di tale evento il testamento non produce effetto ed è destinato, almeno in linea di principio, a restare il più possibile segreto; dopo la morte, invece, si pone la necessità di porre i terzi interessati (eredi e legatari in primo luogo) nelle condizioni di poter conoscere il contenuto delle disposizioni testamentarie, come pure di chiederne il rispetto e l’esecuzione, nonchè il possesso dei beni oggetto di testamento ove fossero nella materiale disponibilità di terzi soggetti non titolati. La pubblicazione di testamenti si rende inoltre necessaria per poter presentare la Dichiarazione di Successione e, dunque, per poter adempiere agli obblighi fiscali derivanti dalla morte del testatore.

Alla pubblicazione del testamento deve procedere un Notaio, in presenza di due testimoni; più precisamente, in caso di testamento olografo alla relativa pubblicazione potrà procedere un qualunque Notaio, mentre in caso di testamento pubblico alla relativa pubblicazione dovrà procedere obbligatoriamente il Notaio che lo ha rogato (e che come detto lo tiene in custodia) ovvero in via subordinata il Conservatore del competente Archivio Notarile territorialmente competente ( in caso di cessazione del suddetto Notaio dalle sue funzioni, con conseguente affidamento dei suoi atti all’Archivio Notarile).

Il Registro Generale dei Testamenti (R.G.T.).

Il “Registro Generale dei Testamenti” (o R.G.T.) è un pubblico registro tenuto a cura dell’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili costituito presso il Ministero della Giustizia, la cui funzione principale è quella di consentire in maniera efficace e diretta la ricerca di un testamento, facilitandone il rinvenimento così da ridurre il rischio che esso resti sconosciuto o scoperto tardivamente. Trattasi di uno strumento in senso lato pubblicitario che consente di sapere se una persona “defunta” ha fatto testamento (eventualmente anche in un altro Stato) e, in caso di risposta positiva, dove esso si trova custodito; si tratta di una forma di pubblicità-notizia che garantisce la conoscibilità dei testamenti redatti a chiunque crede di avervi interesse. Tuttavia, non tutti i testamenti sono soggetti all’obbligo di tale registrazione, in quanto nel predetto Registro devono essere iscritti: i testamenti pubblici, i testamenti segreti; i testamenti speciali; i testamenti olografi formalmente depositati presso un Notaio; del pari in esso debbono iscriversi: i verbali di pubblicazione dei testamenti olografi che non erano già stati depositati formalmente presso un Notaio; i verbali di ritiro dei testamenti segreti o di quelli olografi formalmente depositati presso un Notaio; gli atti di revoca del testamento ovvero quelli di revoca della revoca del testamento, e sempre che siano fatti in forma testamentaria o comunque nei modi prescritti dal Codice Civile. Anche se non espressamente previsti dalla legge, per identità di ratio vanno certamente annoverati tra gli atti soggetti ad iscrizione nel Registro altresì i seguenti: i testamenti internazionali, i verbali di pubblicazione e di registrazione dei testamenti olografi (a prescindere dal precedente deposito fiduciario presso un Notaio), segreti, pubblici e speciali; i verbali di deposito presso un Notaio di atto di ultima volontà rogato all’estero; le sentenze che dichiarano la nullità di un atto di ultima volontà. Come si vede, non sono soggetti a registrazione tutti gli olografi depositati a titolo strettamente fiduciario presso un Notaio così come gli olografi conservati personalmente dal testatore o affidati a terze persone di sua fiducia. Ne deriva pertanto che un testatore accorto, che cioè voglia massimamente mirare al risultato della conoscibilità delle sue ultime volontà da parte di chiunque possa avervi, interesse, dovrà orientarsi verso un testamento per il quale sia previsto l’obbligo di iscrizione nel Registro.

Finché il testatore è in vita, il Registro non può rilasciare alcun certificato, né fornire a terzi informazioni di sorta di quelle a sua disposizione, e questa preclusione opera nei confronti di chiunque, finanche dello stesso testatore che per ipotesi volesse sapere se effettivamente i suoi dati sono stati registrati. Invece, una volta apertasi la successione del testatore con la sua morte e purchè ciò sia debitamente dimostrato, chiunque possa avervi interesse può accedere ai dati contenuti nel Registro, richiedendo il rilascio di un apposito certificato che riporta tutte leiscrizioni esistenti a nome del defunto, nonché l’indicazione dell’Archivio Notarile presso cui gli atti iscritti sono depositati, in caso di cessazione dalle sue funzioni del Notaio che li ha ricevuti.

Costi.

Il costo della pubblicazione di un testamento non è fisso (salvo che per alcune voci di spese vive), ma varia in base al contenuto delle disposizioni testamentarie nonchè in funzione del fatto che si proceda oppure o no contestualmente ad ulteriori attività negoziali, come ad esempio l’accettazione espressa dell’eredità oppure la rinuncia ad impugnazioni; inoltre, in presenza di immobili oggetto di eredità o di legato, dovrà tenersi conto anche dei costi conseguenti alla eventuale esecuzione delle formalità di trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

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Documenti e Info per la pubblicazione di un testamento (olografo o pubblico).

  • Documento di identità e codice fiscale di chi richiede la pubblicazione (di regola un erede);
  • documento di identità e codice fiscale del defunto, con separata specifica indicazione dell’ultima residenza;
  • estratto per riassunto dell’atto di morte (da non confondere con il certificato di morte) rilasciato dall’Ufficiale di Stato civile del Comune ove si è verificato il decesso;
  • solo per la pubblicazione del testamento olografo, il testamento in originale (compresi eventuali allegati);
  • in caso di disposizioni testamentarie aventi ad oggetto beni immobili, i relativi dati catastali;
  • sono fatti salvi ulteriori documenti e/o informazioni da richiedere in corso di istruttoria, caso per caso.
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