Il regime patrimoniale della famiglia è per legge la “Comunione legale dei beni”, disciplinata dagli articoli 177 e seguenti del Codice Civile e che prevede in linea di principio – e fatte salve talune eccezioni – che gli acquisti fatti anche separatamente dai coniugi (ovvero dai due partners nell’ambito di una cd. “Unione civile” ai sensi della Legge 20 maggio 2016 n. 76) siano assoggettati ad una particolare forma di comunione, diversa da quella ordinaria disciplinata dagli articoli 1100 e seguenti del Codice Civile (vale a dire una comunione come potrebbe essere quella tra due amici che comprano insieme un immobile).

Detto regime legale tuttavia è derogabile per volontà delle parti, che possono infatti optare su base contrattuale per diversi regimi, sia tipici (“Separazione dei beni” e comunione convenzionale) sia atipici. In ogni caso, per derogare al regime legale occorre stipulare delle cd. “Convenzioni matrimoniali“, per atto pubblico notarile alla presenza dei testimoni, da annotare a margine dell’atto di matrimonio al fine dell’opponibilità ai terzi e da trascrivere nei Registri Immobiliari qualora abbiano ad oggetto beni immobili (in questo caso ai fini di mera pubblicità-notizia).

Per quanto riguarda il “Fondo Patrimoniale“, che pure va annoverato tra le convenzioni matrimoniali, non avendo carattere programmatico (in quanto relativo solo ed esclusivamente a determinati beni) esso non rappresenta un regime alternativo rispetto alla comunione (legale o convenzionale) o alla separazione dei beni, ma imprime un vincolo di destinazione ai beni che ne formano oggetto, coesistendo con il regime patrimoniale della famiglia, legale o convenzionale.

LA SEPARAZIONE DEI BENI

La “Separazione dei beni” è una convenzione matrimoniale che consente ai coniugi (ma anche i due partners nell’ambito di una cd. “Unione civile” ai sensi della Legge 20 maggio 2016 n. 76) di optare per un regime degli acquisti effettuati in costanza di matrimonio diverso ed alternativo rispetto alla comunione legale dei beni, che rappresenta invece il regime tipicamente applicabile in mancanza di una diversa volontà dei coniugi stessi espressa all’atto del matrimonio.

In particolare, scegliendo la separazione dei beni i singoli coniugi (ovvero i due partners) potranno compiere i loro acquisti in maniera totalmente separata l’uno dall’altro, e parimenti ciascuno di essi potrà vantare la titolarità e la gestione esclusiva di quanto acquistato; ovviamente, resterà pur sempre possibile compiere acquisti in comune, ma in tal caso si tratterà di una comunione ordinaria come disciplinata dagli articoli 1100 e seguenti del Codice Civile (vale a dire una comunione come potrebbe essere quella tra due amici che comprano insieme un immobile), e non di comunione legale, che – quale regime patrimoniale della famiglia – si connota come una forma particolare di comunione (detta anche “senza quote”) e come tale è soggetta ad una disciplina peculiare dettata dagli articoli 177 e seguenti del Codice Civile.

La separazione dei beni può essere scelta anche all’atto della celebrazione del matrimonio o dell’unione civile.

IL FONDO PATRIMONIALE

Il “Fondo patrimoniale” è una dell convenzioni matrimoniali che consente ai coniugi (ovvero ai due partners nell’ambito di una cd. “Unione civile” ai sensi della Legge 20 maggio 2016 n. 76) di segregare taluni beni rispetto al loro restante patrimonio, imprimendo ad essi uno speciale vincolo di destinazione nel senso che dovranno essere utilizzati ed impiegati in via esclusiva a far fronte ai bisogni della famiglia. In quanto convenzione matrimoniale, il fondo patrimoniale può essere costituito esclusivamente dai coniugi (ovvero dai due partners), ovvero anche da un terzo estraneo per le medesime finalità ma comunque con l’accettazione necessaria dei due coniugi (ovvero dai due partners).

Non tutti i beni possono formare oggetto di un fondo patrimoniale, ma solo i beni immobili, i beni mobili registrati (tra i quali oggi si annoverano anche le quote di s.r.l.) ed i titoli di credito.

I beni conferiti nel fondo matrimoniale spettano ad entrambi i coniugi (ovvero ai due partners), a meno che non sia previsto diversamente nell’atto costitutivo, in quanto ad esempio l’unico conferente potrebbe riservarsene la titolarità; in ogni caso, l’amministrazione dei beni del fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all’amministrazione della comunione legale. In particolare, per gli atti di straordinaria amministrazione serve il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, occorre altresì l’autorizzazione del Giudice; è fatta tuttavia salva la possibilità di derogarvi in sede di atto di costituzione del fondo.

Come detto sopra, i beni del fondo patrimoniale sono caratterizzati dal vincolo in virtù del quale sono destinati a far fronte ai bisogni della famiglia: in tal senso essi costituiscono un “Patrimonio separato” (o segregato) e destinato ad uno scopo specifico.

Costi.

Per la separazione dei beni i costi sono sostanzialmente fissi.

Per l’atto costitutivo di fondo patrimoniale essi variano in base ai beni che ne formano oggetto, se vi sono trascrizioni da curare (come di regola), se vi sono passaggi di proprietà (meno sovente), nonchè allo studio ed all’analisi dei singoli casi concreti (che ovviamente ben possono presentare diversi livelli di complessità).

In ogni caso si suggerisce sempre come fortemente opportuno un confronto preliminare (anche in modalità telematiche ed a distanza)con il Notaio e con i suoi collaboratori per  valutare la documentazione occorrente di volta in volta nonchè aspetti ed implicazioni civilistici e fiscali dell’operazione.

Richiedi subito un appuntamento

il mio staff ti contatterà a breve

Documenti e Info per convenzioni matrimoniali.

  • Documenti di identità e codici fiscali dei coniugi;
  • estratto per riassunto dell’atto di matrimonio (da non confondere con il certificato di matrimonio), da richiedersi al Comune del luogo di celebrazione del matrimonio;
  • per il fondo patrimoniale, atti di provenienza e visure catastali dei beni da conferire;
  • sono fatti salvi ulteriori documenti e/o informazioni da richiedere in corso di istruttoria, caso per caso.
Scarica memo documenti