Società di Persone

(società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice)

La cessione di una partecipazione sociale in società semplici (S.S.), società in nome collettivo (S.N.C.), società in accomandita semplici (S.A.S.), implica – in ragione del cd. intuitus personae e cioè il rapporto strettamente fiduciario che caratterizza  il rapporto sociale all’interno di detti tipi societari – una modifica dei patti sociali, che normalmente richiede il consenso di tutti gli altri soci, per cui anche costoro dovranno partecipare all’atto, oltre che i diretti interessati, e cioè il Cedente ed il Cessionario (una regola particolare è invece stabilita per i soci accomandanti dall’art. 2322 c.c., cui si rinvia).

In ogni caso particolare attenzione andrà posta nell’analisi dei patti sociali per verificare il corretto iter da seguire per perfezionare l’operazione con efficacia verso gli altri soci e verso la società stessa.

La cessione può essere fatta sia a titolo oneroso (es. vendita) sia a titolo gratuito (es. donazione).

Società di Capitali

(società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni)

La cessione di una partecipazione sociale in società per azioni (S.P.A.), società in accomandita per azioni (S.A.P.A.), società a responsabilità limitata (S.R.L.),è un’operazione che normalmente coinvolge solo i diretti interessati, e cioè il Cedente ed il Cessionario, sebbene non sia raro che gli statuti sociali contengano delle clausole che in qualche modo limitino la circolazione delle partecipazioni o la sottopongano a particolari limiti e condizioni (si pensi, ad esempio, alle clausole di prelazione e gradimento) per cui può essere richiesto l’intervento o comunque il consenso di terzi soggetti, in primo luogo altri soci o Organi sociali.

In ogni caso particolare attenzione andrà posta nell’analisi degli statuti sociali per verificare il corretto iter da seguire per perfezionare l’operazione con efficacia verso gli altri soci, verso la società stessa e verso i suoi Organi.

La cessione può essere fatta sia a titolo oneroso (es. vendita) sia a titolo gratuito (es. donazione).

Società Cooperative

Un discorso non dissimile da quello appena fatto con riferimento alle società di capitali riguarda le società cooperative, con la precisazione tuttavia che in tal caso sussistono talune importanti peculiarietà in considerazione delle specificità di questo tipo societario, caratterizzato com’è dalla causa cd. “mutualistica”: in tal senso una regola particolare è dettata dall’art. 2530 c.c., cui si rinvia.                                                                                                                              La cessione può essere fatta sia a titolo oneroso (es. vendita) sia a titolo gratuito (es. donazione).

Una particolare fattispecie: il Patto di Famiglia

Una particolare modalità di cessione di partecipazioni societarie è quella che si attua attraverso il cd. “Patto di famiglia” disciplinato dagli articoli 768-bis e seguenti del Codice Civile, strumento negoziale in virtù del quale il titolare (persona fisica) le trasferisce in tutto in parte ad uno o più discendenti, allo scopo di attuare in vita il cd. passaggio generazionale delle partecipazioni societarie con contestuale disattivazione dei meccanismi ordinariamente previsti dalla legge a tutela dei legittimari, cui nel caso di specie risulta inibito impugnare il trasferimento in oggetto, che viene reso in tal modo stabile e sicuro, con conseguenti innegabili vantaggi per le ragioni dell’economia.

Costi

Il costo di massima di un atto di cessione di partecipazioni societarie è commisurato ad una serie di fattori (imposte, tasse, diritti camerali, spese vive, compensi professionali e oneri collegati) che variano fondamentalmente in base alla natura onerosa o gratuita dell’atto, al corrispettivo pattuito, allo studio ed all’analisi dei singoli casi concreti (che ovviamente ben possono presentare diversi livelli di complessità).

In ogni caso si suggerisce sempre come fortemente opportuno un confronto preliminare (anche in modalità telematiche ed a distanza) con il Notaio e con i suoi collaboratori per  valutare la documentazione occorrente di volta in volta nonchè aspetti ed implicazioni civilistici e fiscali dell’operazione.

 Documenti e Info per cessioni di partecipazioni societarie

  • Documenti di identità e codici fiscali delle Parti cedente e cessionaria, nonchè di eventuali altri soggetti partecipanti all’atto (da valutare caso per caso);
  • visura camerale aggiornata e statuto/patti sociali vigenti della società;
  • prezzo della cessione e modalità di pagamento;
  • PEC (attiva) della società;
  • sono fatti salvi ulteriori documenti e/o informazioni da richiedere in corso di istruttoria, caso per caso.

 

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