Profili generali.
L’articolo 2645-ter del Codice Civile ha introdotto nel nostro ordinamento la figura generale del cd. “Atto di Destinazione“, statuendo quanto segue: “Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso.
I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall’articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo.“
La norma in parola ha inteso disciplinare, calandolo nella nostra specifica tradizione giuridica, un istituto in qualche modo analogo al cd. “Trust” di derivazione anglosassone (con cui tuttavia non deve essere affatto confuso) e fruibile all’interno di un perimetro ben delimitato, qual è quello appena descritto, sebbene con ampi margini di discrezionalità nella sua regolamentazione concreta.
Come il fondo patrimoniale (da cui pure si differenzia nettamente), l’atto di destinazione si caratterizza per l’effetto segregativo che esso realizza con riferimento a certi beni, imprimendo ad essi uno speciale cd. “Vincolo di destinazione” nel senso che dovranno essere utilizzati ed impiegati in via esclusiva per le finalità (ben più ampie rispetto ad un comune fondo patrimoniale) stabilite dal cd. “Soggetto destinante“, e che devono essere collegate al perseguimento di interessi meritevoli di tutela in favore dei soggetti previsti dalla norma, per un periodo massimo di novanta anni e comunque per la durata della vita del cd. “Soggetto beneficiario“; quest’ultimo peraltro deve essere sempre determinato o quantomeno determinabile, e deve essere un soggetto diverso dal soggetto destinante in quanto non si ritiene consentito un fenomeno di “autodestinazione”.
Oltre al soggetto destinante ed al soggetto beneficiario, è possibile considerare anche la figura del cd. “Soggetto attuatore“, che nel programma negoziale voluto dal soggetto destinante rappresenta colui che deve occuparsi della realizzazione delle finalità perseguite, e dunque svolge un ruolo assimilabile a quello di un mandatario.
Per il perfezionamento e l’efficacia di un atto di destinazione in chiave i opponibilità ai terzi (in particolare, i creditori del soggetto destinante), è necessario l’intervento del Notaio, fondamentale anche sotto il profilo della valida e lecita selezione degli interessi meritevoli di tutela che si intendono perseguire e realizzare; interessi che potranno spaziare in vari campi e settori, come quello familiare, della tutela di incapaci, della cultura, dell’istruzione e della formazione, dell’assistenza socio-sanitaria, della gestione di crisi familiari, della risoluzione di crisi d’impresa, e così via.
Non tutti i beni possono formare oggetto di un atto di destinazione, ma solo i beni immobili ed i beni mobili registrati (tra i quali oggi si annoverano anche le quote di s.r.l.).
Effetti.
Come visto, i beni oggetto dell’atto di destinazione sono assoggettati ad uno specifico vincolo (appunto, di destinazione) e per tale via sono destinati alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela preventivamente individuati: in tal senso essi costituiscono un “Patrimonio separato” (o segregato) e destinato ad uno scopo specifico. E così da una parte i beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione, dall’altra essi possono costituire oggetto di esecuzione solo per debiti contratti per tale scopo.
Impugnazioni e sanzioni.
In considerazione del più volte ricordato effetto segregativo discendente da un atto di destinazione con riferimento ai beni che ne formano oggetto, è possibile che nella realtà si ricorra a questo strumento non tanto per il perseguimento degli interessi meritevoli di tutela individuati nel programma negoziale e dunque per un fine lecito, ma piuttosto – e surrettiziamente – per tentare di sottrarre certi beni alle pretese dei creditori (molte volte, il Fisco) in violazione del principio sancito dall’art. 2740 del Codice Civile a mente del quale è generale la responsabilità patrimoniale di ciascun debitore, che risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge, che tuttavia non debbono essere sfruttate illecitamente per finalità diverse da quelle per le quali le eccezioni stesse sono state codificate.
In quanto”dispositivo”, ai sensi dell’art. 2901 del Codice Civile l’atto di destinazione può essere impugnato dai creditori con la cd. “Azione Revocatoria“, ove sussistano determinati presupposti, tra cui in particolare la conoscenza del pregiudizio che l’atto in questione potrebbe arrecare al soddisfacimento delle ragioni dei creditori, e l’effettiva possibilità di pregiudizio per i creditori.
Come conseguenza del vittorioso esperimento dell’azione revocatoria, l’atto impugnato (che è pur sempre un atto valido in sè e per sè considerato) viene dichiarato inefficace nei confronti dei creditori procedenti, che quindi, eliminato per tale via lo “schermo” rappresentato dal vincolo di destinazione impresso, potranno soddisfarsi sui beni che ne formano oggetto, sottoponendoli alla cd. “Esecuzione Forzata“.
Ma non è tutto, in quanto ai sensi dell’art. 2929-bis del Codice Civile se il vincolo di destinazione è stato costituito dopo il sorgere del credito e sussistono i presupposti per agire con l’azione revocatoria, a prescindere dall’esercizio di quest’ultima il creditore che sia munito di titolo esecutivo può aggredire direttamente i beni vincolati, a condizione che trascriva il pignoramento entro un anno dalla trascrizione del vincolo; inoltre questa possibilità di “saltare” il passaggio relativo all’esercizio dell’azione revocatoria è concessa anche al creditore anteriore che entro un anno dalla trascrizione del vincolo sia intervenuto nell’esecuzione promossa da altri.
Quanto sopra vale anche con riferimento ai debiti tributari nei confronti del Fisco, con la precisazione che l’art. 11, comma I, del D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, stabilisce che “è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.”
Costi.
Per l’atto di destinazione i costi variano in base ai beni che ne formano oggetto, se vi sono trascrizioni da curare (come di regola), se sono previsti passaggi di proprietà, nonchè allo studio ed all’analisi dei singoli casi concreti (che ovviamente ben possono presentare diversi livelli di complessità).
In ogni caso si suggerisce sempre come fortemente opportuno un confronto preliminare (anche in modalità telematiche ed a distanza)con il Notaio e con i suoi collaboratori per valutare la documentazione occorrente di volta in volta nonchè aspetti ed implicazioni civilistici e fiscali dell’operazione.
Documenti e Info per atto di destinazione.
- Documenti di identità e codici fiscali degli interessati;
- atti di provenienza e visure catastali dei beni da conferire;
- sono fatti salvi ulteriori documenti e/o informazioni da richiedere in corso di istruttoria, caso per caso.